La legge 9 ottobre 2026, n. 180 prevede che gli elettori temporaneamente domiciliati in una Regione diversa da quella del Comune di iscrizione elettorale possano, in presenza dei requisiti richiesti, votare nel Comune di temporaneo domicilio senza dover rientrare nel Comune di residenza.
La possibilità riguarda le elezioni politiche, le elezioni europee e i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione. Non si applica alle elezioni comunali e regionali.
La disciplina riguarda le elezioni di Camera e Senato, le europee e i referendum costituzionali e abrogativi, ma non le elezioni amministrative e regionali.
La circolare del Ministero dell'Interno dispone l’immediata istituzione, presso ogni ufficio elettorale comunale, di un elenco degli elettori fuori sede, da gestire e aggiornare annualmente.
Possono presentare domanda gli elettori che ricorrono in queste motivazioni:
– Studio o lavoro: elettori con permanenza temporanea prevista fuori Regione di almeno 9 mesi.
– Motivi di cura: elettori sottoposti, per almeno 3 mesi, ad assistenza sanitaria, terapie o trattamenti medici presso una struttura situata fuori Regione.
– Assistenza a familiari: caregiver familiari che, per almeno 3 mesi, assistono persone sottoposte a cure o trattamenti sanitari fuori Regione.
– Assistenza a minori: genitori o familiari conviventi che, per almeno 3 mesi, accompagnano o assistono un minore sottoposto a cure o trattamenti sanitari fuori Regione.
La domanda di iscrizione nell’elenco deve essere presentata al Comune di temporaneo domicilio:
– Entro il 31 dicembre di ogni anno: per gli elettori fuori sede per studio o lavoro già in possesso dei requisiti, con riferimento alle consultazioni dell’anno successivo (31 dicembre 2026 per il 2027).
– Entro 30 giorni dal maturare dei requisiti e non oltre il 45° giorno prima della votazione: per chi acquisisce i requisiti di studio o lavoro dopo il 31 dicembre.
– Non oltre il 45° giorno prima della votazione: per gli elettori fuori sede per cura o assistenza.
L’iscrizione nell’elenco ha validità annuale e deve essere rinnovata per l’anno successivo. La domanda può essere revocata entro gli stessi termini previsti per la presentazione.
La domanda può essere presentata nelle seguenti modalità (utilizzando il modello di domanda predisposto dal Ministero dell’Interno allegato al presente Avviso):
- personalmente presso l'Ufficio Anagrafe del Comune di Castagnole Piemonte;
- in via telematica al seguente indirizzo di posta certificata:
protocollo@pec.comune.castagnolepiemonte.to.it
Il Comune di temporaneo domicilio, verificati i requisiti, rilascia un’attestazione di ammissione al voto fuori sede con l’indicazione della sezione assegnata.
Per votare occorre esibire:
- un valido documento di riconoscimento
- l’attestazione di ammissione al voto
- la tessera elettorale personale (o l’attestato sostitutivo), per le liste e i candidati della circoscrizione e del collegio in cui si trova questo Comune.
Il modello ufficiale di domanda (PDF editabile) è disponibile sul sito del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali ed allegato al presente avviso.